Statuto

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DENOMINAZIONE-SCOPO-SEDE

ARTICOLO PRIMO – E’ costituita, sotto la protezione della SS. Vergine Immacolata l’Associazione Diocesana di Culto Mariano denominata : Associazione Mariana Assistenza Sollievo Infermi –Diocesi di CERRETO SANNITA – TELESE - S.AGATA DE’ GOTI- in breve denominabile “A.M.A.S.I.”

ARTICOLO SECONDO – L’associazione non ha fini di lucro, ha struttura democratica, apartitica e si propone:

  1. Diffusione del culto della Madonna, particolarmente sotto il titolo di Nostra Signora di Lourdes ed altri Santuari italiani ed esteri;
  2. Assistenza spirituale e materiale agli ammalati, specialmente poveri, nello spirito della carità cristiana;
  3. Inserimento dell’ammalato nella società, con qualificazione.
  4. Promuove e costituisce, cooperative, consorzi, centri di studi, centri di ricerca nei settori inerenti l’attività degli associati.
  5. Potrà aderire o fare aderire altre associazioni, che hanno gli stessi principi, a condizione che l’altra associazione accetti con delibera di far entrare nel proprio consiglio  un componente dell’A.M.A.S.I. anche senza diritto di voto e viceversa.
  6. Promuovere, curare e patrocinare, anche in collaborazione con istituzioni, enti pubblici, privati ed associazioni, riunioni, convegni, seminari, dibattiti, corsi di studio e di aggiornamento ed ogni altra forma di attività scientifica e di ricerca, provvedendo direttamente alla pubblicazione di bollettini, dispense, testi, atti congressuali e monografie.
  7. Organizzare in proprio, o in collaborazione con altri Enti, associazioni pubbliche e private, viaggi, per attività turistiche, religiose e per il tempo libero, sia in Italia che all’estero per gli associati ed i loro familiari.
  8. Organizzare in proprio, o in collaborazione con altri Enti e associazioni pubbliche e private, attività culturali,artistiche, sportive e ricreative. L’A.M.A.S.I. per queste finalità potrà gestire direttamente o indirettamente, feste popolari, servizi di somministrazione bevande ed alimenti, spacci ed acquisti collettivi di generi vari ed alimentari, attività di impianti sportivi, cineforum e proiezioni di audiovisivi e tutte le altre iniziative ritenute valide allo scopo sociale.
  9. Istituire ed assegnare premi e borse di studio.

ARTICOLO TERZO  – Il patrimonio è costituito da :

  1. quote sociali;
  2. questue autorizzate;
  3. offerte in genere;
  4. attrezzature varie e necessarie per l’organizzazione;
  5. eventuali ricavi provenienti da ogni iniziativa che si rendesse utile al fine di conseguire gli scopi sociali.

ARTICOLO QUARTO – Tutte le entrate dovranno essere contabilizzate dal Tesoriere e rimesse su c.c. postale o bancario acceso dal Presidente e dal Tesoriere.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote associative da versarsi all’atto delle ammissioni ed annualmente nella misura fissata dal Consiglio di Presidenza;
  1. da eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea in funzione di particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  2. dal ricavato della organizzazione di manifestazioni o delle partecipazioni ad esse;
  3. da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali;
  4. da contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali, Istituti di Credito o da altri Enti, pubblici o privati, per lo svolgimento delle attività sociali;
  5. dal ricavato delle “questue” durante le celebrazioni liturgiche a cui partecipa l’Associazione;
  6. da donazioni, sovvenzioni;
  7. lasciti di terzi o associati;
  8. da beni mobili ed immobili.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO QUINTO – L’A.M.A.S.I. ha sede legale in Cerreto Sannita (BN) – Curia Vescovile –Piazza Luigi Sodo, 1.

DURATA - SOCI
ARTICOLO SESTO –  La durata dell’A.M.A.S.I., sezione di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata dei Goti, è illimitata. In caso di scioglimento, soppressione o cessazione, i beni saranno devoluti al Vescovo pro-tempore della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata dei Goti perché ne disponga per opere d’ assistenza e beneficenza; ovvero ad altre associazioni non lucrative aventi scopi analoghi e operanti nella medesima Diocesi.

SOCI
ARTICOLO SETTIMO – Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che condividono le finalità dell’associazione, compresi i disabili, e che sono animati da vera devozione mariana e da uno spiccato senso di solidarietà e carità cristiana verso i bisognosi.
L’associazione è composta da :
- soci effettivi: sono coloro che hanno prestato servizio di carità nell’associazione ed hanno un tesseramento da almeno due anni, (Ammalato, capace di intendere e di volere, -Barelliere - Dama - Medico), essi hanno diritto al voto;
- soci aggregati: sono tutti i malati che non sono capaci di intendere e di volere, i sacerdoti, i soci sostenitori, i soci contribuenti, i soci onorari, i soci frequentatori e tutti coloro che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età e coloro i quali non hanno un tesseramento superiore a due anni, essi non hanno diritto al voto.
L’ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio di Presidenza su domanda del richiedente.
Al momento della iscrizione il socio è tenuto a versare nelle casse sociali la quota di ammissione e ad obbligarsi espressamente a rispettare le disposizioni dettate dal presente statuto.
I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.
Gli aderenti all’associazione svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro.
I soci sono altresì obbligati al versamento della quota annuale di associazione, nelle modalità e nei termini stabiliti di volta in volta dal Consiglio di Presidenza.
I soci che non avranno presentato le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La qualità di socio si perde per morte, dimissioni, morosità, indegnità, non osservanza delle norme statutarie.

L’esclusione del socio viene deliberata e motivata dal Consiglio di Presidenza, con la ratifica dell’Assemblea riunita a maggioranza semplice.

ORGANI ASSOCIATIVI
ARTICOLO OTTAVO – Sono organi dell’associazione:

  1. il Presidente;
  2. il Vice Presidente;
  3. il Tesoriere;
  4. il Segretario;
  5. il Consiglio di Presidenza;
  6. l’Assistente Spirituale e il vice-Assistente nominati dal Vescovo;
  7. l’Assemblea dei Soci;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

PRESIDENTE
ARTICOLO NONO – Il Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente dell’assemblea, è eletto direttamente dall’Assemblea fra i soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, ha la direzione tecnica dei pellegrinaggi e provvede a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’associazione.

VICE PRESIDENTE
ARTICOLO DECIMO – Il Vice Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea fra i soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
In caso di impedimento legittimo del Presidente, questi viene sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.
Nei confronti dei terzi il compimento dell’atto da parte del Vice Presidente certifica l’assenza o l’impedimento del Presidente.

ASSISTENTE SPIRITUALE
ARTICOLO UNDICESIMO – L’Assistente Spirituale ed il vice-Assistente Spirituale sono nominati dal Vescovo ed hanno il compito di curare la formazione e l’assistenza spirituale dei soci anche attraverso lo svolgimento della catechesi e le celebrazioni liturgiche. L’Assistente Spirituale e il vice-Assistente Spirituale possono partecipare alle Assemblee ed alle Riunioni del Consiglio di Presidenza.

ASSEMBLEA
ARTICOLO DODICESIMO – I soci costituiscono l’Assemblea che ha potere deliberativo. Essa elegge il Presidente ,il Vice Presidente e sei consiglieri. L’elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene a maggioranza assoluta nei primi due scrutini, a maggioranza semplice nel terzo scrutinio. L’elezione dei sei consiglieri avviene a maggioranza semplice, il Tesoriere e il Segretario sono scelti dal Presidente in seno all’assemblea.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno. La convocazione può avvenire straordinariamente su richiesta di un terzo dei soci o su decisione del Consiglio di Presidenza.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di iscrizione all’associazione.
Ogni socio effettivo ha diritto ad un solo voto che non può essere delegato.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ed in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e delibera con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci con diritto di voto, in prima convocazione, e con la maggioranza semplice dei soci presenti con diritto di voto, in seconda convocazione.
Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, su apposito libro, verbale a cura del segretario dell’Associazione e sottoscritto da quest’ultimo e dal Presidente.
Il libro delle adunanze è conservato nella sede legale o in quella operativa.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
ARTICOLO TREDICESIMO – L’Associazione è retta da un Consiglio di Presidenza composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario e da altri sei consiglieri.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all’ammontare della quota associativa e, comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri, con l’indicazione degli argomenti da trattare.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi dal più anziano fra i Consiglieri presenti.
Il Consiglio di Presidenza attua le decisioni dell’Assemblea, regola i pellegrinaggi, redige il bilancio preventivo e consuntivo e, comunque, è investito dei più ampi poteri di gestione dell’associazione.
Delle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere redatto, su apposito libro, verbale a cura del segretario del consiglio di presidenza e sottoscritto dal segretario stesso e dal Presidente.
Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Nel caso in cui vengano a mancare dopo tre assenze ingiustificate uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti per cooptazione dal Consiglio di Presidenza, i consiglieri così sostituiti restano in carica per la durata residua del Consiglio di Presidenza.
Se viene a mancare, invece, il Presidente, si procederà a nuove elezioni da indire entro trenta giorni.
La carica di Presidente Onorario viene assunta dall’Ordinario diocesano o da un presbitero da lui designato.
L’esercizio si chiude il 31 Dicembre di ogni anno e sarà proposto il bilancio di previsione per l’anno successivo.
Verranno approvati, e presentati in curia, dal Consiglio di Presidenza il Bilancio consuntivo e preventivo, contenente l’indicazione di tutte le entrate, le spese e le attività svolte, relative all’esercizio.
Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, il bilancio consuntivo così approvato, verrà reso noto all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.
La tenuta della contabilità dell’Associazione è affidata al Tesoriere, il quale, con la supervisione del revisore dei conti (se nominato), dovrà presentarla ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza ne faccia richiesta.
Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fonti, riserve, capitale, non possono essere distribuiti fra i soci in alcun modo ma dovranno essere riportati per il  nuovo esercizio e utilizzati esclusivamente per i fini perseguiti dall’associazione.

TESORIERE E SEGRETARIO
ARTICOLO QUATTORDICESIMO – Il Presidente potrà nominare un tesoriere e un segretario in seno all’assemblea.
Il tesoriere ha l’obbligo di:

  1. curare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione;
  2. collaborare alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo;
  3. accertare la rispondenza del bilancio alle risultanze contabili.

Il Tesoriere svolge ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio di Presidenza.
Il segretario, ha l’obbligo di:

  1. curare i rapporti dell’Associazione con gli uffici pubblici e privati;
  2. vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo.

Il segretario svolge ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio di Presidenza.
Il Presidente potrà inoltre nominare un revisore dei conti ed inoltre dei Consiglieri aggiunti i quali non avranno diritto di voto.

ARTICOLO QUINDICESIMO – In caso di dimissioni di uno o più consiglieri si utilizza la graduatoria dell’ultima elezione. Per il presidente e vice presidente invece si procederà a nuove elezioni da indire entro trenta giorni dall’accettazione, da parte dell’assemblea, delle dimissioni.

ARTICOLO SEDICESIMO – al fine di assicurare un’assistenza spirituale e sanitaria dei pellegrini la Pia Unione invita a partecipare, ai vari pellegrinaggi un congruo numero di cappellani e medici.

ASSICURAZIONE
ARTICOLO DICIASSETTESIMO – L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale derivanti dallo svolgimento dell’attività associativa nei modi e nelle forme stabilite dalle disposizioni normative vigenti in materia.

ARTICOLO DICIOTTESIMO – Tutte le cariche sono gratuite e nessuno può pretendere compenso a nessun titolo.

ARTICOLO DICIANNOVESIMO – Tutti coloro che rivestono cariche ed incarichi s’impegnano con la sola accettazione della nomina ad osservare strettamente il presente statuto nonché le decisioni degli organi direttivi.

REGOLAMENTO INTERNO
ARTICOLO VENTESIMO – Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di Presidenza ed approvato dall’Assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO VENTUNESIMO – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia.